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Pagina 1 di 4 I REQUISITI NECESSARI
Il D.Lgs. 163/2006 prevede all’art. 40 che tutti i soggetti esecutori di lavori pubblici debbano essere qualificati.
Con un apposito regolamento (il D.P.R. 34/2000) è stato istituito il sistema unico di qualificazione, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, attuato da organismi di diritto privato di attestazione (le SOA), autorizzati dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
Per il conseguimento della qualificazione le imprese, al momento dell’attestazione, devono possedere i requisiti di seguito schematicamente descritti, oltre alla eventuale certificazione di qualità, prevista espressamente in alcuni casi e trattata nella sezione successiva.
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1) Requisiti di ordine generale (D.P.R. 34/2000, Art. 17, co. 1)
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a) Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea (o altrimenti residenza in Italia).
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b) Assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui alla L.1423/1956 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo o divieto di soggiorno) o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della L. 575/1965 (nulla osta antimafia).
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c) Inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 cpp per reati che incidono sulla moralità professionale.
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d) Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale.
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e) Inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.
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f) Iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio.
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g) Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività.
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h) Inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria.
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i) Inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici.
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l) Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
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m) Inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti ed per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione.
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I requisiti di cui alle lettere a), b), c) si riferiscono (art.17,comma 3, DPR 34/2000)
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al direttore tecnico ed al titolare se si tratta di impresa individuale;
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al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo;
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al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
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al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.
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